Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica
L’ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, é consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove é stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell’applicazione delle procedure previste nel presente articolo, é selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’università e della ricerca. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri: a)
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