Quando un’azienda chiude un rapporto di lavoro con un accordo, senza passare dal licenziamento formale, il lavoratore può perdere il diritto alla NASpI. La Corte di Cassazione lo ha stabilito con l’ordinanza n. 6988 del 2026, mettendo in chiaro una questione che aveva creato parecchia confusione. Dietro questa decisione c’è un problema molto concreto: migliaia di dipendenti coinvolti in ristrutturazioni rischiano di trovarsi senza sostegno economico proprio nel momento del bisogno.
Cassazione: la NASpI spetta solo in caso di licenziamento
La Corte ha stabilito chiaramente che senza un licenziamento vero e proprio, il diritto alla NASpI non scatta. In pratica, se il rapporto di lavoro si chiude con un accordo tra le parti — per esempio per gestire esuberi — il lavoratore non ha diritto all’indennità di disoccupazione. La sentenza 6988/2026 ha esaminato casi recenti e confermato che solo la cessazione del rapporto dovuta a licenziamento dà accesso alla NASpI.
Questo orientamento mette ordine in una situazione che spesso generava confusione, specie quando le aziende cercavano di evitare gli oneri legati ai licenziamenti chiudendo i rapporti con accordi volontari. La Corte spiega che la NASpI è un sostegno pensato per chi perde il lavoro senza volerlo, mentre l’accordo consensuale è una scelta condivisa che esclude questa “perdita involontaria”.
Cosa cambia per lavoratori e aziende
Questa interpretazione cambia molto le carte in tavola per chi gestisce esuberi o ristrutturazioni. Le aziende, soprattutto quelle con tanti dipendenti da ricollocare o far uscire, devono rivedere le loro strategie. Per i lavoratori, non ricevere la NASpI significa perdere un supporto economico importante in un momento già delicato.
Chi accetta un accordo consensuale non solo chiude il rapporto, ma rinuncia anche alla disoccupazione involontaria. Di conseguenza, non potrà fare domanda per la NASpI nei mesi successivi. È quindi fondamentale valutare bene le condizioni dell’accordo, magari con l’aiuto di un consulente o del sindacato, per non trovarsi senza tutele.
Le aziende, dal canto loro, devono informare chiaramente sulle conseguenze di questi accordi, evitando malintesi e possibili contenziosi. La sentenza sottolinea l’importanza di un dialogo trasparente e di misure di supporto alternative, come programmi di ricollocamento o forme di aiuto economico diverse dalla NASpI.
NASpI, la legge e la giurisprudenza
La NASpI nasce con la riforma degli ammortizzatori sociali per offrire un sostegno temporaneo a chi perde il lavoro senza colpa. Per legge, spetta solo in caso di licenziamento o altre cause non volontarie. L’accordo consensuale, essendo una decisione condivisa, è considerato una cessazione volontaria e quindi non dà diritto all’indennità.
Fino a oggi, la giurisprudenza su questo tema era incerta, con sentenze che lasciavano spazio a interpretazioni più flessibili. Con l’ordinanza 6988/2026, la Cassazione ha messo chiarezza, fissando un principio rigido che guiderà i tribunali inferiori. La decisione si basa sull’interpretazione della normativa INPS e sul Testo Unico del lavoro.
Questo cambio di rotta avrà effetti anche sulle controversie aperte, rendendo più difficile per i lavoratori ottenere la NASpI dopo un accordo consensuale. Sarà quindi necessario prestare molta attenzione a come si chiudono i rapporti di lavoro.
In conclusione, la sentenza ribadisce l’importanza della forma giuridica con cui termina il rapporto e invita lavoratori e aziende a riflettere bene sulle conseguenze delle loro scelte durante le crisi aziendali. Resta da vedere se l’INPS e gli altri enti confermeranno questo indirizzo nella pratica quotidiana e nelle trattative sindacali.
