Quali sono i limiti generali previsti per i provvedimenti di allontanamento?

Il Testo Unico sull'Immigrazione, all'art.19, prevede espressamente dei limiti alla facoltà di adottare provvedimenti di espulsione, individuando divieti di carattere generale e singole categorie protette di soggetti c.d. inespellibili.

 

In via generale, in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere perseguitato per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (art.19, comma 1, d.lgs. n.286/98, e succ mod. ed integrazioni,Testo Unico sull'Immigrazione).

Questo limite vale sia per le espulsioni che per i respingimenti alla frontiera.

In questo caso allo straniero va rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

 

Quali sono i limiti particolari previsti per i provvedimenti di espulsione?

Sono tassativamente previste una serie di categorie protette (art.19, comma 2, del T.U.I.) che non possono essere espulse dal territorio. Il cittadino straniero che appartiene ad una di queste categorie può essere espulso solo con provvedimento del Ministro dell'Interno, per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato. Al di là di tale ipotesi, non è consentita l'espulsione nei confronti:


a) degli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto del minore di seguire il genitore o l'affidatario espulso (se l' espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato deve essere disposta nei confronti del minore, è competente il Tribunale per i minorenni, anziché il Ministro dell'Interno)

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno (che possono essere espulsi solo con provvedimento del Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato)

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza e nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (nonché del marito, convivente, di donna in stato di gravidanza, e di padre convivente con figlio minore di sei mesi).

d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

 

In tali casi al cittadino straniero deve essere rilasciato:

- nell'ipotesi della lettera a), allo straniero minorenne, un permesso di soggiorno per minore età;

- nell'ipotesi della lettera c), allo straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge italiani, un permesso di soggiorno per motivi familiari;

- nell'ipotesi della lettera d), alla donna in gravidanza o nei primi sei mesi di vita del figlio, un permesso di soggiorno per cure mediche (che non consente lo svolgimento di attività lavorativa ne la conversione in p.s. per motivi di lavoro);

- nell'ipotesi della lettera d-bis) agli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie un permesso di soggiorno per cure mediche, che consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito in p.s. per motivi di lavoro se sussitono i requisiti previsti dalla legge (art.6, comma 1-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni). 


Gravi condizioni di salute, che impongano la sottoposizione a cure urgenti ed indispensabili alla sopravvivenza e che non potrebbero essere seguite in patria, e tali da impedire il trasporto dello straniero del Paese di origine, possono comportare l'impossibilità di adottare, o quanto meno di eseguire, un decreto di espulsione.

 

L'art.19, comma 2-bis T.U. Immigrazione, prevede che il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, siano effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.  La disposizione è stata introdotta in attuazione della Direttiva 2008/115/CE (c.d. "direttiva rimpatri"), limitandosi però a stabilire che l'appartenenza a queste categorie deve essere “debitamente accertata”, senza disporre nulla in relazione alle modalità di attuazione dell'espulsione.

Sezione a cura di Emilia L. Pauletti e Elena Virzì, Ufficio Stranieri, Settore Lavoro, Sociale e Formazione Professionale della Provincia di Treviso, in fase di aggiornamento a luglio 2022.