Come è regolato l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri altamente qualificati?
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo del 28 giugno 2012, n.108  "attuazione della Direttiva europea n. 2009/50/CE, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati”, sono entrate in vigore le norme che introducono la c.d. Carta blu UE, titolo al soggiorno che può essere rilasciato ai lavoratori stranieri cittadini di Paesi terzi che sono altamente qualificati. Il provvedimento introduce l’articolo 27-quater nel T.U. Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 e succ. mod. ed integrazioni) che prevede che i lavoratori stranieri extracomunitari altamente qualificati possano fare ingresso in Italia, con apposito visto, al di fuori del regime delle quote: quindi in ogni periodo dell'anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i c.d. "decreti flussi".

Vengono considerati lavoratori altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore, che attesti il completamento di un percorso formativo post-istruzione secondaria, di durata almeno triennale, con conseguimento del relativo diploma. La normativa si estende anche ai lavoratori con qualifiche professionali tecniche.
La qualifica professionale attestata dal Paese di provenienza deve essere compresa tra quelle previste nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011:
livello 1: legislatori, imprenditori e alta dirigenza;
livello 2: professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione;
livello 3: professioni tecniche.

L’elenco completo si può trovare all’indirizzo web: http://cp2011.istat.it .

Nel caso di professioni regolamentatecioè quelle che prevedono l'iscrizione ad albi o registri, sono richiesti: il riconoscimento della qualifica professionale, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la dichiarazione di valore del titolo di studio estero, rilasciata dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana (d.lgs. del 09 novembre 2007, n.206, "attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania").

Qualora, invece, si tratti del riconoscimento del titolo relativo a professioni non regolamentate, la procedura è stata semplificata dalla Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro e Politiche Sociali del 17 marzo 2014, “modifiche al Testo Unico per l'Immigrazione, apportare dalla Legge n.9 del 2014...”, emanata a seguito della riforma dell'art.27-quater del T.U. Immigrazione. Infatti, in questi casi, non è più necessario richiedere il riconoscimento della qualifica professionale, ma è sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, rilasciata dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana.

La Carta Blu UE può essere richiesta dal lavoratore straniero residente in un Paese extracomunitario, che dovrà richiedere il rilascio di un apposito visto di ingresso. Invece, qualora il cittadino straniero sia già regolarmente soggiornante in un altro Paese dell'Unione Europea, o in Italia, potrà chiedere direttamente la Carta blu UE, se in possesso dei requisiti richiesti (cfr.art.27-quater, comma 2, T.U.I.).

In entrambi i casi, la procedura per ottenere la Carta blu UE presuppone la richiesta di nulla-osta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.), della Prefettura - UTG territorialmente competente, da parte di un datore di lavoro. E' competente, in alternativa, la Prefettura - UTG della provincia di residenza del datore di lavoro, o della provincia in cui ha sede legale l'impresa, o infine di quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa.

Tuttavia, il datore di lavoro che vuole presentare tale domanda di nulla-osta all'ingresso, in base al combinato disposto degli art. 22, comma 2, T.U. Immigrazione e art.27-quater T.U. Immigrazione, deve preventivamente verificare, presso il Centro per l'Impiego competente, l'indisponibilità, idoneamente documentata, di un lavoratore presente nel territorio nazionale, in possesso delle caratteristiche professionali corrispondenti a quelle del lavoratore extracomunitario altamente qualificato per il quale richiede il nulla-osta al lavoro. Questa verifica, prevista dal T.U. Immigrazione come presupposto ai fini del rilascio dell'eventuale nulla-osta al lavoro, si realizza attraverso la formalizzazione, da parte dell'azienda, al Centro per l'Impiego competente, dell'offerta di lavoro che specifichi la figura professionale richiesta e le mansioni che dovrebbe svolgere il lavoratore altamente qualificato. 

In provincia di Treviso, questa verifica, prevista dal T.U. Immigrazione come presupposto ai fini del rilascio dell'eventuale nulla-osta al lavoro, si realizza attraverso la formalizzazione, da parte dell'azienda, dell'offerta di lavoro altamente qualificato compilando l'apposito modulo, che dovrà essere inviato al Centro per l'Impiego competente via PEC scrivendo a  treviso@pec.venetolavoro.it. Una volta ricevuta la richiesta, il Centro per l'Impiego provvederà alla ricerca e alla selezione di candidature disponibili e:
- in caso di esito positivo il CPI inoltrerà all'azienda i curricula selezionati, allegando un apposito stampato che l'azienda dovrà compilare con gli esiti della selezione;
- in caso di esito negativo il CPI comunicherà per iscritto all'azienda, che, in riferimento all'offerta di lavoro formalizzata, nessun lavoratore risulta disponibile.

La successiva richiesta di nulla-osta, presentata con apposita procedura online (https://nullaostalavoro.interno.it), dovrà essere corredata da una proposta di contratto di lavoro, o offerta vincolante, della durata di almeno un anno, insieme alla certificazione rilasciata dal Paese di provenienza del cittadino straniero che attesti il titolo di istruzione e la qualifica professionale. Ai fini del rilascio del nulla-osta, il contratto di lavoro, o l’offerta vincolante, deve prevedere un requisito retributivo minimo lordo annuale del lavoratore non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria (quindi pari a 24.789 euro, come previsto dall'art.27-quater, comma 5, T.U. Immigrazione, essendo il livello minimo pari a 8.263 euro, aumentato a 11.362 euro in caso di presenza del coniuge e ulteriormente aumentato di 516 euro per ciascun familiare a carico, come indicato dall’articolo 8, comma 16, della legge n.537/1993 e successive modifiche).  

Qual è la procedura per richiedere il nulla-osta all'ingresso?
La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualificati, sono regolati dalle disposizioni generali in materia di ingresso per lavoro di cui all'art.22 T.U. Immigrazione (cfr. Sez.5 ingresso per lavoro subordinato anche stagionale), fatte salve le specifiche prescrizioni previste dall'articolo 27- quater T.U. Immigrazione.
Il datore di lavoro interessato ad assumere un lavoratore altamente qualificato, che ha i requisiti per ottenere la Carta blu UE, dovrà  richiedere online il nulla-osta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura competente. Per accedere alla procedura telematica per l'invio delle domande, è necessario registrarsi al servizio di invio telematico sul sito del Ministero dell’Interno, nell'apposita sezione https://nullaostalavoro.interno.it, indicando il proprio indirizzo di posta elettronica (Circolare del Ministero dell'Interno 3 agosto 2012 - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione). La procedura telematica di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di una identità SPID come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.3738 del 04 dicembre 2018.

Completata la fase di registrazione, si accede all'area “Richiesta moduli”, dove è possibile compilare la richiesta di nulla-osta al lavoro per il rilascio della Carta blu UE (Modulo BC). Per inviarlo è necessario indicare tutti i dati obbligatori richiesti, tra i quali il contratto di lavoro o la proposta di lavoro vincolante, il titolo di istruzione e la relativa qualifica superiore, l’importo annuale lordo (calcolato in base ai parametri indicati dalla normativa). L'utente può comunque aiutarsi con le guide alla compilazione online e verificare i dati immessi. L'avvenuta ricezione del modulo sarà subito disponibile direttamente dalla home page dell’utente.

Dopo il rilascio del nulla-osta (che deve avvenire non oltre 90 giorni dall'inoltro della domanda) il lavoratore straniero altamente qualificato, residente in un Paese extracomunitario, può richiedere il relativo visto di ingresso presso la Rappresentanza consolare italiana del Paese d'origine, o di stabile residenza. Una volta entrato in Italia deve recarsi, entro 8 giorni lavorativi, allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura - U.T.G. competente per sottoscrivere il contratto di soggiorno e, contestualmente, presentare alla Questura del luogo di domicilio, la domanda di Carta blu UE.
Invece, il lavoratore straniero, già regolarmente soggiornante in un altro Paese dell'Unione Europea o in Italia, una volta ottenuto il nulla-osta, può richiedere direttamente, alla Questura del luogo di domicilio, la Carta blu UE.

 

Quali sono i documenti richiesti per la presentazione della domanda di nulla-osta?

I documenti da allegare alla richiesta di nulla-osta sono descritti nella Circolare del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 14 luglio 2016: in tale Circolare si invitano gli Sportelli Unici Immigrazione delle Prefetture e le Direzioni Territoriali per il Lavoro ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato al fine di assicurare un omogeneo iter procedurale su tutto il territorio nazionale. I documenti richiesti, per la presentazione della  domanda di nulla-osta al lavoro da parte del datore di lavoro, sono i seguenti:  

1) dichiarazione di valore del titolo di studio superiore, posseduto dal lavoratore; il titolo di istruzione deve essere rilasciato dall'Autorità competente per lo Stato in cui è stato conseguito, alla conclusione di un percorso di istruzione post-secondaria di durata almeno triennale e deve essere tradotto e legalizzato dalla competente Autorità diplomatico/consolare italiana all'estero (fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia);

2) per le professioni non regolamentate, la proposta di contratto di lavoro deve essere relativa allo svolgimento di una attività lavorativa riferita a figure professionali rientranti in livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP2011 (vedi http://cp2011.istat.it) e deve riportare l'importo della retribuzione annuale lorda (non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria);

3) nell'ipotesi di professione regolamentata (di cui al d.lgs. del 09 novembre 2007, n.206), riconoscimento in Italia della qualifica professionale rilasciata dalle Amministrazioni competenti e eventuale iscrizione all'albo professionale, ove richiesto (vedi http://www.politicheeuropee.it/attivita/19160/guida-utente); la proposta di contratto di lavoro deve riportare l'importo della retribuzione annuale lorda (non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria);

4) documenti di identità: fotocopia passaporto del lavoratore; fotocopia documento di identità del datore di lavoro o del legale rappresentante della società (se straniero, anche fotocopia del titolo di soggiorno).

 

In quali casi non è necessario richiedere il nulla osta per l'ingresso del lavoratore straniero altamente qualificato?

Il nulla osta al lavoro è sostituito da una semplice comunicazione del datore di lavoro, allo Sportello Unico per l'Immigrazione, della proposta di contratto di soggiorno, nel caso in cui lo stesso abbia sottoscritto con il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un apposito Protocollo di Intesa [1], le cui procedure operative sono descritte dalla Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 maggio 2015.

Con il Protocollo di Intesa il datore di lavoro si impegna a garantire la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal comma 5 dell'art.27-quater T.U. Immigrazione:
a) la certificazione dell'indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale con la stessa qualifica professionale (art.22, comma 2 T.U. Immigrazione);
b) la proposta di contratto di lavoro della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come sopra descritta e indicata dal comma 1, lettera a) dell'art.27-quater T.U. Immigrazione;
c) il possesso del titolo di istruzione e la qualifica professionale superiore da parte dello straniero, come indicati al comma 1, lettera a) dell'art.27-quater T.U. Immigrazione;
d) un importo dello stipendio annuale lordo, come previsto dal C.C.N.L. di categoria, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (cioè almeno pari a 24.789 euro).

Tale procedura semplificata non prevede alcun parere preventivo da parte della Direzione Territorale del Lavoro, mentre invece la Questura continua ad effettuare il controllo c.d. di pubblica sicurezza. Quando lo stato di avanzamento della domanda, verificabile sul portale del Ministero dell'Interno, indica  "nulla-osta inviato all'Autorità Consolare", il lavoratore dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto d'ingresso.

Qualora a posteriori i requisiti previsiti, in base alle condizioni contenute nel Protocollo di Intesa, in seguito a controlli successivi, non risultino soddisfatti, si determinerà l'annullamento del visto d'ingresso e della relativa Carta blu, con obbligo per il datore di lavoro di farsi carico delle spese di rientro del lavoratore nel Paese di origine.

 

In quali casi viene rifiutato o revocato il nulla-osta?

Il nulla-osta al lavoro viene rifiutato o, nel caso sia stato rilasciato, è revocato, se i documenti necessari al rilascio sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti, oppure se lo straniero non si reca presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, per la firma del contratto di soggiorno, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Il nulla osta al lavoro è inoltre rifiutato, se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; 
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis c.p.; 
c) reati previsti dall'art.22, comma 12, T.U. Immigrazione (occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o il cui permesso sia scaduto e non ne è stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, o che sia stato annullato o revocato) (l’art. 27-quatercommi 9 e 10 T.U. Immigrazione).

 

Quali sono le caratteristiche della Carta blu UE?
Il d.lgs. n.108/2012 ha introdotto un nuovo titolo al soggiorno denominato Carta blu UE”. Viene rilasciato dalla Questura competente al lavoratore straniero altamente qualificato, autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La Carta blu ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, ha la stessa durata del rapporto di lavoro.

Possono accedere a tale permesso di soggiorno, previo rilascio dell'apposito nulla-osta, anche gli stranieri già regolarmente soggiornanti in un Paese dell'Unione Europea o in Italia (fatti salvi i casi di esclusione previsti dall'art.2 d.lgs.108/2012), se in possesso dei requisiti richiesti.

Per effetto della Direttiva europea n. 2009/50/CE (art.14), il titolare del permesso di soggiorno “Carta blu UE” beneficia della parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza ed assistenza sociale con riferimento alle prestazioni previste dal Regolamento CEE n.1408/71, ora sostituito dal Regolamento (CE) n.883/2004, all'accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, incluso l’alloggio.

Secondo quanto prevede la  Direttiva europea n. 2009/50/CE, il titolare di Carta blu UE nei primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, può esercitare esclusivamente attività lavorative "altamente qualificate", limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu. Rispetto, invece, ad eventuali cambiamenti di datore di lavoro, dovranno essere preventivamente autorizzati dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro con una procedura di silenzio-assenso (art. 27-quater, comma 13, T.U. Immigrazione).

L'accesso al lavoro è invece escluso se le attività relative comportano, anche in via occasionale, l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' escluso, inoltre, l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale. o comunitaria vigente, le attività siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione Europea o ai cittadini del SEE (art. 27-quater, comma 14, T.U. Immigrazione).

I titolari di Carta blu UE, dunque, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni di permanenza (art. 27-quater, comma 15, T.U. Immigrazione).

Il ricongiungimento familiare è riconosciuto, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, alle condizioni generali previste dall’art.29 T.U. Immigrazione. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE (art.27-quater, comma 16, T.U. Immigrazione).

 

Come si richiede la Carta blu UE?

La competenza per il rilascio del permesso di soggiorno, denominato Carta blu UE, come per gli altri titoli al soggiorno,  è "del Questore della provincia in cui lo straniero si trova" (art.5, comma 2, d.lgs. 286/98 e succ. mod., Testo Unico sull'Immigrazione), o meglio del Questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare. Il procedimento è ad istanza di parte, la richiesta deve essere presentata entro il termine di 8 giorni lavorativi dall'ingresso, pena il rifiuto del permesso e l'espulsione, salvo "che il ritardo sia dipeso da forza maggiore" (es. ricovero ospedaliero...). La richiesta viene presentata alla Questura competente, non direttamente ma tramite gli Uffici Postali abilitati, contrassegnati dal logo "Sportello Amico", attraverso la spedizione di apposito kit predisposto. Il kit-modello 209 viene compilato presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura U.T.G., dove il lavoratore ha l'obbligo di recarsi, sempre nel termine degli 8 giorni dall'ingresso, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la contestuale compilazione della richiesta di permesso di soggiorno. 

 

La Carta blu UE consente il soggiorno in altri Paesi UE?
La  Direttiva europea n.2009/50/CE (art. 18)  prevede forme di mobilità all’interno dell’Unione Europea a favore dei titolari di Carta blu. Tale mobilità può essere esercitata dopo diciotto mesi di soggiorno legale nello Stato membro in cui lo straniero ha ottenuto il rilascio della Carta blu, ma lo spostamento in altro Stato membro resta pur sempre vincolato all’esercizio di un’attività lavorativa altamente qualificata.

Un cittadino straniero, titolare di Carta blu rilasciata da altro Stato membro UE, dopo i  18 mesi di soggiorno legale nel Paese in cui ha conseguito il titolo al soggiorno, può dunque fare ingresso in Italia senza necessità di visto, per lo svolgimento di un’attività lavorativa altamente qualificata. In tal caso, il datore di lavoro dovrà presentare domanda di nulla-osta al lavoro, anche se il titolare della Carta blu soggiorna ancora nel primo Stato membro,o, comunque, entro un mese dal suo ingresso nel territorio nazionale (art.27- quatercomma 17, T.U. Immigrazione).

L’articolo 9-ter T.U. Immigrazione, introdotto dal d.lgs. n.108/2012, regola infine lo status di soggiornante di lungo periodo per i titolari di Carta blu UE, prevedendo che i cinque anni di soggiorno regolare, necessari per il suo ottenimento, possono essere raggiunti anche cumulando periodi di soggiorno regolare come titolari di Carta blu Ue in un altro Stato membro. È comunque necessario aver soggiornato in Italia regolarmente ed ininterrottamente come titolare di Carta blu Ue nei due anni precedenti la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo.

 

 

 

Chi non può richiedere la Carta blu UE?
Sono esclusi dalla possibilità di chiedere la Carta blu UE gli stranieri che:
- soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari o che hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione;

- soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;

- chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter T.U. Immigrazione;

- sono familiari di cittadini dell'Unione Europea che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alle norme comunitarie;

- beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

- fanno ingresso in uno Stato membro dell'Unione Europea in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;

- soggiornano in qualità di lavoratori stagionali;

- soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati ai sensi dell'art.art. 27, comma 1, lett.a), g) e i) T.U. Immigrazione;

- in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione Europea e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;

- sono destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso (art. 27-quater, comma 3, T.U. Immigrazione).

 

 

Sezione a cura di Emilia L. Pauletti, Servizio Stranieri, Servizi per l'Impiego Ambito di Treviso, in fase di aggiornamento a ottobre 2022.

[1] il 20 giugno 2016 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Ministero dell'Interno e Confindustria, a cui potranno aderire le aziende associate alla medesima organizzazione, utilizzando la dichiarazione di adesione allegata allo stesso Protocollo (vedi anche Circolare del Ministero dell'Interno, “Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e Confidustria, riguardante i procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27quarter del T.U. Immigrazione – Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu EU”).