Cos'è l'accordo di integrazione?
La legge n.94 del 15 luglio 2009 ha introdotto l’accordo di integrazione (art. 4-bis, comma 2 del T.UImmigrazione, d.lgs. n.286/98 e succ. mod.) tra i requisiti necessari per ottenere il rilascio del primo permesso di soggiorno, con l'obbiettivo di promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, ma anche con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società. Successivamente il Consiglio dei Ministri ha adottato in via definitiva l'accordo di integrazione, approvando il suo regolamento di attuazione attraverso il D.P.R. 14/09/2011, n.179.

Dal 10 marzo 2012 lo straniero extracomunitario, di età superiore ai 16 anni, che fa ingresso in Italia per la prima volta e chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, deve sottoscrivere il c.d. accordo di integrazione (art. 1, comma 2, del D.P.R. 179/11). L'accordo di integrazione va siglato anche nei casi di ingresso ex art.27 T.U. Immigrazione se la richiesta di permesso di soggiorno proviene da straniero maggiore di 16 anni ed è relativa ad un permesso di durata superiore all'anno (verbale rete informativa S.U.I. Prefettura di Treviso del 18.12.2014).
La stipula dell’accordo di integrazione rappresenta, dunque, una condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno (c.d. permesso di soggiorno “a punti”) di chi fà nuovo ingresso nel territorio dello Stato.

Non devono, invece, sottoscrivere l’accordo:
- i minori non accompagnati o legalmente affidati per i quali l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all'articolo 32, comma 1-bis, T.U. Immigrazione;
- gli stranieri vittime di tratta, di violenza o di grave sfruttamento, che ottengono un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale sulla base di un progetto di assistenza ai sensi dell'art.18 del T.U. Immigrazione per i quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale (art.2, comma 9, D.P.R. 179/11).;
- gli stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale (condizione da dimostrare mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria, pubblica o privata, o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale)
(art.8 D.P.R. 179/11 ).

Il regolamento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, del Lavoro e della Salute, stabilisce i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero dell’accordo di integrazione, che si articola in crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

La perdita integrale dei crediti o la risoluzione dell'accordo per inadempimento (se il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero) determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal Questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, T.U. Immigrazione. Fanno eccezione gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per asilo, protezione sussidiaria, protezione speciale, motivi familiari, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'UE, nonchè lo straniero, titolare di altro permesso di soggiorno, che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Quali sono i criteri e le modalità di sottoscrizione dell’accordo?
Lo straniero che chiede il primo rilascio del permesso di soggiorno si dovrà recare, a seconda del tipo di permesso richiesto, allo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura, o alla Questura competente, e procederà alla stipula dell’accordo di integrazione articolato per crediti (o punti). L'accordo è redatto in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo è stipulato dal Prefetto o da un suo delegato.
L'integrazione si misura attraverso crediti che sono associati sia alle conoscenze linguistiche, ai corsi frequentati, ai titoli di studio già conseguiti, sia a determinati comportamenti (ad esempio: la scelta del medico di base, la registrazione del contratto di locazione, lo svolgimento di attività imprenditoriali o di volontariato…). I punti però si possono perdere in caso di condanne penali anche non definitive, misure di sicurezza personali e illeciti amministrativi e tributari commessi (vedere allegati B e C del D.P.R. 179/2011).
All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati automaticamente allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia. Firmando l'accordo lo straniero si impegna a conseguire entro due anni una conoscenza di base dell'italiano (certificazione livello A2) e una conoscenza "sufficiente" dei "principi fondamentali della Costituzione", delle "istituzioni pubbliche" e "della vita civile in Italia", in particolar modo per quanto riguarda sanità, scuola, servizi sociali, lavoro e obblighi fiscali e si impegna poi a far frequentare ai figli la scuola dell'obbligo. Lo straniero dichiara inoltre di aderire alla "Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione" del Ministero dell'Interno.
Entro tre mesi dalla firma lo straniero deve seguire un breve corso gratuito di "formazione civica e informazione sulla vita civile", realizzato a cura degli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Sono stati predisposti, a tal fine, cinque moduli di apprendimento di educazione civica, in formato video, della durata di un'ora ciascuno, tradotti nelle stesse lingue dell'accordo. In questa occasione si ricevono anche informazioni sulle "iniziative a sostegno del processo di integrazione" attive nel territorio della provincia di dimora.

Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell’accordo, lo Sportello Unico per l'Immigrazione esamina la documentazione presentata dallo straniero (attestati di frequenza a corsi, titolo di studio ecc.) o, se questa manca, lo sottopone a un test (per ulteriori informazioni in merito, è possibile consultare le Linee guida del MIUR, Criteri per lo svolgimento del test di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, per prenotare il test di verifica è necessario collegarsi a questo sito http://accordointegrazione.dlci.interno.it e compilare la richiesta, oppure richiedere l'iscrizione con email a immigrazione.pref_treviso@interno.it.

In provincia di Treviso, la documentazione comprovante la maturazione di crediti (es. scelta di un medico di base, certificazione relativa alla conoscenza della lingua italiana...), va inviata alla Prefettura con qualsiasi mezzo, anche tramite mail all'indirizzo: immigrazione.pref_treviso@interno.it. In caso di dubbio sul fatto che un certo documento possa essere riconosciuto ai fini della maturazione dei crediti è bene inviarlo comunque e lasciarlo alla valutazione degli uffici preposti (verbale rete informativa SUI Prefettura di Treviso del 18.12.2014).

Quale iter deve seguire l'utente convocato per confermare la partecipazione alle sessioni di lingua e cultura civica per l'accordo di integrazione?

Le credenziali da utilizzare sono quelle rilasciate al momento della sottoscrizione dell'accordo. In provincia di Treviso, per chi avesse smarrito le credenziali è necessario inoltrare una segnalazione all'indirizzo mail  immigrazione.pref_treviso@interno.it.
L'iscrizione alla sessione completa comprende sia quella al test di italiano che quella al test di cultura civica.
Il test sulla cultura civica si sostanzia in un colloquio della durata di dieci minuti, il test di conoscenza della lingua italiana invece ha una durata di un'ora. Dato che l'iscrizione alla sessione completa comporta l'iscrizione sia al colloquio di educazione civica che al test di lingua, chi si iscrive alla sessione completa non può iscriversi alla sessione di educazione civica (c'è un blocco da parte del sistema). Chi avesse già un certificato attestante la conoscenza della lingua, può iscriversi alla sola sessione di educazione civica (verbale rete informativa SUI Prefettura di Treviso del 18.12.2014).

In provincia di Treviso i test di verifica dell'Accordo di Integrazione si svolgeranno presso il C.P.I.A. di Treviso 1, con sede presso la scuola media "Martini" in via Rapisardi, a Treviso.

I test saranno articolati in 2 sessioni distinte:
1. Italiano/cultura civica (prova scritta e colloquio orale)
2. Cultura civica (colloquio orale)

Nel caso di mancato superamento del test, è possibile una seconda prenotazione solo scrivendo una email all'ufficio competente della Prefettura di Treviso, a questo indirizzo:
immigrazione.pref_treviso@interno.it.

In entrambi i casi la verifica si chiude con l'attribuzione dei crediti finali e l’assunzione di una delle seguenti determinazioni:
a) punteggio da 30 punti in su: l'accordo si considera rispettato;
b) punteggio da 1 a 29 punti: l’accordo viene prorogato e lo straniero si impegna a raggiungere quota 30 punti entro il successivo anno;
c) punteggio pari o inferiore a 0: il permesso di soggiorno è revocato e nei confronti dello straniero è adottato il provvedimento amministrativo di espulsione.

Il Ministero dell'Interno ha realizzato un sistema informatico di gestione dell'accordo e della base dati anagrafica dei firmatari. Il sistema sarà utilizzato anche per gestire l'agenda delle prenotazioni per la frequenza del corso di educazione civica e la registrazione dei punteggi, le cui variazioni verranno di volta in volta comunicate ai diretti interessati. Questi potranno accedere all'anagrafe anche per controllare lo stato della loro posizione. Il testo dell'Accordo di Integrazione, i relativi allegati e la modulistica prodotta dall'applicativo informatico sono tradotti in 19 lingue; il materiale è reso disponibile sul sito del Ministero dell'Interno, insieme ad un vademecum tradotto anch'esso in 19 lingue. Per i dettagli operativi sulla procedura di stipula dell'Accordo di Integrazione consultare le circolari linkate di seguito: (Circolare del Ministero dell'Interno del 6 dicembre 2011. e Circolari del Ministero dell'Interno del 7 marzo 2012, del 5 marzo 2012 , del 2 marzo 2012 e dell'otto novembre 2012).

 

Sezione a cura di Emilia L. Pauletti, Servizio Specialistico Stranieri, Veneto Lavoro, Servizi per l'Impiego, Ambito di Treviso, in fase di aggiornamento a settembre 2023.